Art. 1
                        Campo di applicazione
1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato    dipendente   dalla   amministrazione   scolastica   ed
appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M.  30  dicembre
1993,  n.  593.  Il personale del comparto si articola nelle seguenti
aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all'art. 79, le norme  del  presente
contratto  saranno  raccordate  con  le  disposizioni  dello  Statuto
speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di  ordinamento
scolastico  delle province autonome di Trento e Bolzano e delle rela-
tive norme di attuazione.
3. Con  successivo  accordo  da  stipularsi  entro  60  giorni  dalla
sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
   a) le specificazioni e le modalita' applicative della normativa di
cui   al  presente  CCNL  al  personale  educativo  dipendente  dalle
istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle  attivita'
di  servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento,
alla mobilita' professionale e territoriale, al rapporto di lavoro  a
tempo parziale e a tempo determinato.
   b)  le specificazioni e le modalita' applicative del presente CCNL
ai capi d'istituto e al personale docente e  ATA  in  servizio  nelle
istituzioni   scolastiche   italiane  all'estero  in  relazione  alle
particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo  del  presente  contratto,  il  riferimento  al  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni e' riportato come D.Lgs. n. 29 del 1993; il  riferimento
al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297 e' riportato come
D.Lgs. n. 297 del 1994; il  riferimento  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 e' riportato come D.P.R. 209
del 1987; il riferimento al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 399 e' riportato come D.P.R. n.  399 del 1988.